Crisi aziendali: Pm dominus nell’apertura della liquidazione

Una sentenza della Cassazione ribadisce il ruolo centrale del pubblico ministero nell’avviare la procedura

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Il pubblico ministero può proporre ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale senza alcun limite, visto che il Codice della crisi (art. 38) gli consente di esercitare il potere d’iniziativa «in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza».

Lo ha ribadito – scrive Il Sole 24 Ore – una sentenza della Corte di Cassazione (n. 31368 del 4 dicembre scorso), intervenuta a interpretare le diverse dinamiche attivate dall’insolvenza del debitore: dall’esigenza di intercettare al più presto i segnali della crisi di un’impresa per regolarla e prevenire un dissesto, fino all’interesse pubblico a espellere dal mercato le imprese in stato di insolvenza, per evitare che questa possa estendersi ad altre realtà produttive.

Ai giudici di legittimità era stata prospettata la tesi secondo la quale il pubblico ministero dovesse considerarsi legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale solo quando acquisisce certezza di una condizione di insolvenza nell’ambito di un’indagine svolta a carico della stessa impresa da sottoporre a procedura concorsuale.
In questo senso, si era cercato di sostenere, ad esempio, che il pubblico ministero non potrebbe avanzare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale sulla base di una notizia acquisita nell’ambito di un procedimento penale riguardante un’impresa diversa.

La Cassazione ha invece ritenuto che l’amplissima formula scelta dal legislatore nell’articolo 38 del Codice della crisi («in ogni caso») abbia svincolato il potere di iniziativa del pubblico ministero dalla pendenza di un procedimento penale.

Con il testo vigente, deve dunque considerarsi sufficiente che il pubblico ministero abbia appreso una notizia in ordine all’insolvenza riguardante qualsiasi imprenditore soggettivamente suscettibile di essere sottoposto a liquidazione giudiziale, con il solo limite rappresentato dal fatto che tale conoscenza debba avvenire nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni giudiziarie. Resta, insomma, esclusa soltanto l’ipotesi di acquisizione della notizia al di fuori dei suoi compiti istituzionali.

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