La concessione abusiva di credito si configura, secondo l’impostazione tradizionale, quando una banca finanzia un’impresa pur sapendo che si trova in uno stato di dissesto irreversibile. Negli ultimi anni, però — riporta un articolo de «Il Sole 24 Ore» — parte della giurisprudenza ha iniziato ad attribuire a questa condotta non solo conseguenze risarcitorie, ma anche effetti sulla validità del contratto, ritenuto in alcuni casi nullo per violazione di norme imperative.
In questo quadro si inserisce la decisione del Tribunale di Milano del 20 gennaio 2026, che prende una posizione più restrittiva e torna a distinguere tra responsabilità della banca e validità del finanziamento.
Il caso nasce dall’opposizione di un istituto di credito escluso dal passivo fallimentare per prestiti ritenuti concessi senza adeguata valutazione del merito creditizio e, quindi, responsabili di aver prolungato l’attività di una società ormai insolvente.
I giudici milanesi — spiega «Il Sole 24 Ore» —, richiamando i principi delle Sezioni Unite, chiariscono però che eventuali irregolarità nella fase di concessione del credito non incidono automaticamente sulla validità del contratto, in assenza di una norma che lo preveda in modo esplicito. Né, aggiungono, si può parlare di nullità «virtuale», perché le regole violate riguardano la condotta delle parti e non il contenuto essenziale dell’accordo.
Il punto centrale, in sostanza, è che una norma può determinare la nullità solo se prescrive in modo preciso gli elementi fondamentali del contratto, cosa che non avviene nel caso delle regole sul merito creditizio. Da qui la scelta di non estendere in modo generalizzato le ipotesi di invalidità, anche per evitare effetti destabilizzanti: se ogni violazione comportamentale potesse mettere in discussione i contratti, verrebbe meno la certezza dei rapporti giuridici.
Il tribunale esclude anche il richiamo alle norme penali sul ricorso abusivo al credito, osservando che queste tutelano la banca come parte lesa e presuppongono una condotta ingannevole del debitore, incompatibile con l’ipotesi opposta di responsabilità dell’istituto finanziatore. Ne emerge una linea interpretativa che privilegia la tenuta del sistema e limita la nullità ai casi previsti dalla legge, lasciando comunque aperto il dibattito sul perimetro della responsabilità delle banche nella concessione del credito.
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