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EU Inc: dalle nuove regole sull’insolvenza il maggiore incremento al Pil europeo

Un report del FMI stima che oltre la metà dell’aumento del prodotto interno dell’Unione (+3,3% nei primi 10 anni) indotto dal «28° regime» sia riferibile alla nuova disciplina unificata sulle crisi aziendali

Quella normativa avrebbe un impatto rivitalizzante per l’Europa, una sferzata d’energia. Dare vita al codice della società Europea, la Eu Inc, sottratto ai limiti e ai condizionamenti dei diritti nazionali, potrebbe aumentare il Pil dell’EU di ben il 3,3% in dieci anni per poi salire al 4,4% in 20 anni, grazie a un migliore accesso al mercato per le imprese, a mercati dei capitali più profondi e a risultati di ristrutturazione più efficienti.

A dirlo sono gli economisti del Fondo Monetario Internazionale (FMI), il cui recente report (Toward a 28th European Enterprise Regime – A Single Rulebook to Enable Cross-Border Scale-Up in Europe) ha analizzato in profondità le caratteristiche dell’ambizioso progetto presentato nei mesi scorsi dalla Commissione Europea e, soprattutto, ne ha simulato gli effetti utilizzando le simulazioni del modello globale integrato monetario e fiscale (GIMF) dello stesso organismo.

Il «28° regime» – una sorta di stato convenzionale europeo, diverso dai 27 che compongono l’Unione – era già stato commentato su queste colonne (vedi Be Bankers del 15 aprile). Se torniamo ad occuparcene è perché, dalla simulazione dell’FMI, è emerso un aspetto sorprendente.

Soprattutto nella prima fase, l’incremento del prodotto interno lordo comunitario indotto dalla nuova normativa sarebbe per circa la metà riferibile alle disposizioni della Eu Inc che riguardano l’insolvenza e le riconversioni industriali. Chi l’avrebbe detto che dai fallimenti si può estrarre tanto valore!

Vediamo il perché. Attualmente il diritto societario ed anche quello fallimentare sono regolati da leggi nazionali. Alcune questioni sono armonizzate dall’attuale direttiva sulle ristrutturazioni e l’insolvenza, che tuttavia include più di 100 opzioni di attuazione da parte degli Stati membri, il che contribuisce alla frammentazione e alla complessità.

Recentemente il Parlamento europeo ha varato una seconda direttiva sull’insolvenza, pubblicata il 1° aprile e che dovrà essere recepita entro il gennaio 2029. Il nuovo provvedimento mira ad armonizzare alcuni ambiti, tra cui le azioni revocatorie, le vendite pre-concordate, il rintracciamento degli attivi, i doveri degli amministratori, i comitati dei creditori e la trasparenza dei regimi di insolvenza, ma lascia irrisolti molti altri aspetti fondamentali tra cui, ad esempio, quelli relativi alla vendita di attivi e all’insolvenza di gruppo.

In un contesto in cui l’evoluzione dei gruppi societari spinge le imprese, soprattutto quelle più innovative, a dislocarsi anche in paesi diversi da quello della loro sede giuridica, aumentano i rischi di inefficienza e di frammentazione.

Il report del FMI fa il caso di un’azienda incorporata in Estonia ma che ha in Germania il suo centro di interesse principale ed ulteriori sedi in Francia e Polonia. Se l’impresa va in crisi e non riesce a raggiungere un accordo con i creditori, l’avvio della procedura d’insolvenza avverrebbe – stabilisce la direttiva comunitaria – nel paese cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, la Germania in questo caso.

Procedimenti secondari potrebbero essere attivati anche negli altri paesi, ma soltanto per la liquidazione dell’impresa, non per la ristrutturazione.

In pratica – sottolinea il report – «un’azienda con sedi e attività situate in diversi Stati membri dell’EU si trova ad affrontare enormi difficoltà nel mantenere la propria operatività in caso di crisi, e i creditori possono pignorare i beni in base a diverse legislazioni nazionali. Ciò potrebbe significare che i creditori di un’azienda operante in due (o più) regimi di insolvenza potrebbero affrettarsi a massimizzare i propri tassi di recupero a scapito degli altri, costringendo l’azienda all’insolvenza anziché perseguire una ristrutturazione che ne consenta la sopravvivenza e minimizzi i costi di mantenimento».

Con il «28° regime», che dedica un corposo capitolo alle procedure di insolvenza, il quadro di riferimento sarebbe invece unitario e orientato al salvataggio, ponendo l’accento sull’intervento tempestivo, sulla protezione temporanea dall’esecuzione forzata durante le negoziazioni e su un accordo strutturato tra creditori e azionisti: rifletterebbe il diritto consolidato dell’EU e lo standard internazionale, pur rimanendo proporzionato alle dimensioni dell’impresa.

L’avvio delle procedure di insolvenza e di prevenzione sarebbe regolato da un insieme unificato di fattori, riducendo l’incertezza giurisdizionale e incoraggiando un’azione tempestiva.

Qualora il salvataggio non fosse fattibile, la liquidazione darebbe priorità alla vendita dell’azienda in attività (ovvero, la vendita dell’azienda nel suo complesso, anziché la liquidazione parziale) e all’utilizzo di strumenti moderni (come le piattaforme di aste digitali) per massimizzarne il valore.

Una migliore qualità e convergenza dei regimi di insolvenza – osservano ancora gli economisti del FMI – «possono avere un impatto economico significativo. Le simulazioni suggeriscono che, se i tassi di recupero lordo convergessero al livello più alto in Europa, pari al 90% in Lussemburgo, i premi di rischio per le imprese si ridurrebbero di 130 punti base al momento dell’impatto e si stabilizzerebbero a 50 punti base dopo 10 anni. Il minor costo del finanziamento promuoverebbe un aumento significativo del 5% del livello degli investimenti e un incremento dell’1,8% del PIL dopo 10 anni».

Fate presto!

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Riccardo Sabbatini
Riccardo Sabbatini
Direttore Responsabile di Be Bankers
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