Crisi d’azienda: cresce il numero delle cessioni d’impresa in sede di composizione negoziata

È un caso controverso che ha ricevuto finora risposte differenziate da parte della giurisprudenza; le pronunce dei tribunali di Torino e di Perugia

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Cresce il numero delle cessioni d’azienda in sede di composizione negoziata, poste al servizio del risanamento dell’impresa. Il fenomeno – spiega in un articolo Il Sole 24 Ore – è probabilmente da ricondursi all’ultimo correttivo del Codice della crisi (articolo 22, comma 1-bis, del Codice della crisi d’impresa), che – in caso di espressa previsione contenuta nel provvedimento autorizzativo del tribunale, ovvero nella relazione finale dell’esperto – consente il perfezionamento della cessione anche successivamente alla chiusura della composizione.

Le incertezze, tuttavia, riguardano il caso in cui il tribunale autorizzi la cessione in un momento in cui il risanamento dell’impresa sia ancora nel limbo delle trattative. La giurisprudenza, al riguardo, non si sta esprimendo a senso unico.

In linea con il precedente del Tribunale di Perugia, l’ordinanza 20 febbraio 2025 del Tribunale di Torino ha ritenuto possibile autorizzare il trasferimento ancor prima del raggiungimento degli accordi. I giudici hanno valorizzato la funzionalità rispetto alla «continuità aziendale», ove la cessione eviti la definitiva dissoluzione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività d’impresa e la maturazione di ulteriori perdite. Inoltre, il tribunale torinese ha messo in relazione la «migliore soddisfazione dei creditori» con il mantenimento della continuità aziendale, nonostante l’incerta possibilità per la debitrice di risolvere la propria crisi.

Con approccio più prudenziale e, secondo il giornale, «ingegnoso», il Tribunale di Ancona (decreto 27 marzo 2025) ha invece autorizzato una cessione d’azienda sotto condizione sospensiva della successiva omologa di un accordo di ristrutturazione con i creditori.

In tale occasione, i giudici marchigiani hanno dovuto superare la posizione contraria dell’Agenzia delle Entrate, che, intervenendo nel procedimento, aveva richiesto di respingere l’istanza, dolendosi di non essere stata coinvolta nelle trattative ed eccependo la genericità del progetto di risanamento. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che la domanda di diniego dell’autorizzazione non potesse trovare accoglimento, anche perché il facoltativo coinvolgimento delle Agenzie fiscali nelle trattative è previsto esclusivamente per le procedure che, diversamente da quella in esame, sono state introdotte dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 23, introdotto dal correttivo ter.

Inoltre, i giudici marchigiani hanno ritenuto sufficientemente analitico il progetto di risanamento, fondato sulla stipulazione di un contratto di affitto propedeutico alla cessione che, realizzando una continuità indiretta, avrebbe soddisfatto, senza ulteriori rischi, i creditori nelle percentuali previste nelle trattative.

A maggior tutela di tutte le parti coinvolte nell’operazione, in aggiunta alla successiva omologa dei creditori, i giudici marchigiani hanno previsto che il corrispettivo della vendita sia depositato su un conto bancario vincolato all’ordine dell’esperto (che, in questo caso, subisce ope iudicis una inedita ultrattività dei propri compiti), il quale avrebbe ripartito le somme solo dopo aver ottenuto il consenso alla cancellazione dei gravami dei creditori garantiti dalle ipoteche gravanti sull’immobile facente parte del compendio aziendale.