Codice della crisi: possibile ammissione alla composizione negoziata anche dopo l’avvio della procedura di concordato preventivo

Un’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere interpreta in modo più flessibile le norme contenute nel Codice della crisi

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Un’azienda che ha avviato la procedura di concordato preventivo (o altro strumento di regolazione della crisi o di insolvenza) può proporre la composizione negoziata della crisi dopo una quarantena di almeno quattro mesi. Lo ha deciso il giudice di Santa Maria Capua Vetere, che, in un’ordinanza, ha respinto l’eccezione di inammissibilità presentata da alcuni creditori.

La decisione ha superato l’originario divieto previsto dal decreto-legge n. 118/21, giustificato dall’assunzione – spiega Il Sole 24 Ore – che «l’accesso alla ristrutturazione preventiva presupponeva una prognosi di squilibrio economico-patrimoniale incompatibile con la ragionevole perseguibilità del risanamento e, quindi, con la composizione negoziata della crisi».

Nel caso di specie era emersa, a seguito del cambio dei consulenti dell’impresa, l’omessa previsione nel piano di una rilevante posta debitoria, successivamente inclusa nel progetto di composizione negoziata della crisi. Il giudice di Santa Maria Capua Vetere ha pertanto deciso un’applicazione più flessibile della norma, per non pregiudicare la possibilità dell’impresa di tornare in bonis.