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Concordato preventivo e proposte concorrenti: crescente contendibilità del piano nel Codice della crisi

Il Tribunale di Firenze amplia il controllo giudiziale e rafforza il ruolo competitivo dei creditori qualificati

Nel concordato preventivo, la logica della proposta unitaria del debitore ha progressivamente lasciato spazio a un modello più competitivo, in cui i creditori qualificati possono assumere un ruolo attivo. L’evoluzione normativa recente, come spiega un articolo de Il Sole 24 Ore, si è mossa verso una maggiore contendibilità delle soluzioni di ristrutturazione, con effetti sull’equilibrio tra autonomia dell’imprenditore e poteri del ceto creditorio nel quadro del Codice della crisi e dell’insolvenza.

Il fulcro del sistema resta l’articolo 90 del Codice della crisi, che consente le proposte concorrenti e rende contendibile non solo l’azienda, ma l’intero impianto del piano. Il risultato è una procedura sempre più esposta alla competizione tra soluzioni alternative, con riflessi sulla qualità e sulla sostenibilità delle proposte.

Il cosiddetto «Correttivo ter» ha ulteriormente inciso sul meccanismo, riducendo dal 10% al 5% la soglia di accesso dei creditori qualificati e intervenendo sulle condizioni che limitano la contendibilità nei casi collegati alla composizione negoziata. Ne deriva un rafforzamento della dinamica competitiva interna alla procedura.

In questo contesto si colloca la decisione del Tribunale di Firenze dell’8 maggio 2026, che ha ammesso una proposta di concordato presentata da un creditore, ritenendola migliorativa rispetto a quella del debitore e quindi sottoponibile al voto. Il provvedimento ha ampliato il perimetro del controllo giudiziale nella fase di ammissione, non limitandolo agli aspetti formali.

Secondo il tribunale, il vaglio deve estendersi anche all’ammissibilità e alla fattibilità concreta della proposta, per evitare che i creditori votino su soluzioni poi destinate a essere travolte in sede di omologazione. In questa prospettiva, il controllo anticipato assume una funzione di efficienza procedurale.

La pronuncia valorizza inoltre le proposte concorrenti come strumento di correzione rispetto a piani non allineati al valore effettivo dell’impresa o alla capacità di soddisfacimento dei creditori. La contendibilità diventa così un meccanismo di verifica sostanziale della qualità delle soluzioni di crisi.

Nel caso concreto, il piano originario prevedeva una soddisfazione dei chirografari al 12%, soglia che ha aperto la strada alla proposta alternativa. Quest’ultima, basata su continuità aziendale, ha previsto un apporto finanziario immediato e garantito, con incremento della soddisfazione fino al 24,63%.

Infine, il tribunale ha confermato la corretta formazione delle classi e la legittimità del voto del creditore proponente, inserito in una classe autonoma ai sensi dell’articolo 84, comma 2, e abilitato al voto ai sensi dell’articolo 109, comma 7. La separazione delle classi ha neutralizzato il tema del conflitto di interessi.

Nel complesso, l’orientamento conferma un concordato preventivo sempre più contendibile, soprattutto nei casi preceduti da composizione negoziata, in cui le soluzioni emergono dal confronto tra proposte concorrenti e dalla verifica del loro allineamento al valore economico dell’impresa.

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