Crediti contestati: nuovi orientamenti della magistratura sul “saldo zero”

Il riferimento all’estratto conto bancario, spesso limitato agli anni più recenti, non è più considerato l’unica prova di un credito

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Che fare quando la prova di un credito non può essere dimostrata dall’esibizione di un estratto conto bancario? È problema ben noto a banche e recuperatori (soprattutto di NPL o UTP) – sottolinea un articolo di MF – che spesso perdono il credito per carenza documentale.
Gli estratti conto integrali costituiscono infatti la prova regina dell’esatto ammontare della pretesa creditoria. Tuttavia, se la loro produzione in giudizio non desta problemi per i rapporti contrattuali più recenti grazie all’utilizzo della digitalizzazione della documentazione contrattuale, così non è per crediti derivanti da rapporti di conto corrente più vecchi, laddove gli originator non sempre sono in grado di fornire l’intera documentazione alle società cessionarie.

I debitori propongono giudizi di opposizione in cui la principale, se non unica, linea di difesa consiste nell’eccepire la mancata produzione degli estratti conto integrali, riuscendo così a ottenere la revoca del decreto ingiuntivo o quantomeno l’applicazione del criterio del «saldo zero» (calcolo del credito partendo dall’ultimo estratto conto disponibile, con esclusione degli antecedenti).

La più recente giurisprudenza ha tuttavia iniziato a respingere simili ricorsi, ritenendo che l’intero credito possa essere provato anche per altra via. Un caso risolto da una recente ordinanza della Cassazione spiana la strada in tale direzione. Nel caso specifico il debitore (fideiussore di una società) censurava la sentenza d’appello proprio per aver disatteso la regola della prova degli estratti conto integrali, dovendo procedersi, in loro mancanza, al ricorso del criterio del «saldo zero». La Suprema Corte non è stata dello stesso avviso e ha ritenuto infondato il motivo del ricorso.

Dopo aver indicato tutti gli elementi di prova emersi in corso di causa, tra cui, ad esempio, le contabili bancarie delle singole operazioni, le altre risultanze emergenti dalle scritture bancarie e, non da ultimo, il contegno processuale tenuto dalle parti, evidenziava che tali elementi erano stati sufficienti a permettere al consulente tecnico d’ufficio di ricostruire l’intero rapporto contrattuale, escludendo in radice il corrispondente assunto dell’appellante, cioè, per l’appunto, il ricorso al criterio del saldo zero.

La pronuncia è destinata a rivestire una particolare rilevanza in materia di riscossione del credito, anche perché conferma un nuovo orientamento ormai in via di consolidamento (ad es. Trib. Velletri 9 gennaio 2025 n. 42; Trib. Firenze 27 settembre 2024 n. 3001) nella ricerca di un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori e il diritto di difesa dei debitori, che non può tradursi – spiega ancora il giornale – «in una mera contestazione della documentazione prodotta dal creditore».

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