La fusione societaria non consente di derogare alle regole della par condicio creditorum una volta intervenuto il fallimento. La Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 15804 del 22 maggio 2025, ha escluso la possibilità di compensazione dei crediti quando l’operazione straordinaria si colloca nell’anno precedente o successivo alla dichiarazione di insolvenza.
Il caso – analizzato da un articolo de Il Sole 24 Ore – ha riguardato una banca incorporante che, dopo una fusione intervenuta prima del fallimento di una società in crisi, aveva opposto la compensazione tra un proprio credito e il debito acquisito tramite incorporazione. L’operazione aveva inciso sul saldo attivo di conto corrente della procedura, con contestazione del curatore.
I giudici di legittimità hanno confermato l’illegittimità della compensazione, richiamando l’articolo 56 della legge fallimentare, oggi articolo 155 del Codice della crisi, che limita tali operazioni quando il credito è stato acquisito per atto tra vivi nel periodo a rischio. È stato inoltre ribadito il principio delle Sezioni Unite del 2021 sulla fusione come successione universale, senza effetti di cessione dei singoli rapporti.
Il contenzioso è stato influenzato dalla sequenza tra concordato e successivo fallimento, con effetti retroattivi della dichiarazione di insolvenza. In tale quadro, la fusione è stata considerata temporalmente rilevante ai fini dell’applicazione del divieto di compensazione, a tutela della massa dei creditori.
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