Con la consultazione avviata dalla Banca d’Italia sulla normativa secondaria del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sul mercato secondario del credito, si delineano i requisiti che dovranno esibire quanti chiederanno di far parte del nuovo Albo dei Gestori di Crediti in sofferenza. La partecipazione all’elenco, tenuto da via Nazionale, sarà necessaria per chiunque voglia svolgere l’attività.
Per poter far parte dell’Albo ai richiedenti sarà in particolare richiesto:
- L’adozione della forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica, all’interno del quale deve essere svolta almeno una parte dell’attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione;
- la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate;
- il possesso da parte degli esponenti aziendali di requisiti di idoneità, secondo quanto previsto dall’articolo 114.13, comma 2, del TUB;
- la presentazione di un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. II), i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 114.8 del TUB, delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché delle leggi che disciplinano i diritti degli acquirenti dei crediti in sofferenza, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
- in caso di detenzione dei fondi dei debitori dei crediti in gestione, la presentazione della documentazione attestante l’adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore;
- la limitazione dell’oggetto sociale all’attività di gestione di crediti in sofferenza.
n coerenza con questi principi è anche l’elenco dei documenti che dovrà essere accluso alle richieste di autorizzazione. In particolare dovranno essere allegati:
- l’atto costitutivo e lo statuto sociale;
- il programma di attività, come previsto dalla Sez. II;
- per i gestori che ricevono e detengono fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in sofferenza, la documentazione attestante l’adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore previste e l’attestazione relativa all’apertura di uno specifico conto corrente separato;
- l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale del gestore di crediti in sofferenza, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali;
- l’elenco nominativo di tutti i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
- la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nel gestore di crediti in sofferenza;
- l’attestazione del versamento del capitale sociale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale del gestore di crediti in sofferenza;
- la descrizione del gruppo societario di appartenenza;
- il verbale della riunione nel corso della quale l’organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
- informazioni relative ai contratti di esternalizzazione, sottoscritti o in via di sottoscrizione, di attività di gestione di crediti in sofferenza.
In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l’autorizzazione la Banca d’Italia provvederà a rilasciare o negare l’autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa. Se la domanda è considerata incompleta, la Banca d’Italia richiederà le informazioni integrative ritenute necessarie entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.