Varato il terzo correttivo al codice della crisi

Il testo - scrive Italia Oggi - risente di una complicata mediazione tra interessi confliggenti.

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Fonte immagine: Freepik

Dopo un lunghissimo periodo di gestazione, il governo ha finalmente partorito il terzo correttivo al codice della crisi (digs. 136/2024). Ne dà notizia un articolo di analisi di Italia Oggi spiegando che la nuova cornice regolamentare nasce con la dichiarata volontà di chiarire i molti dubbi interpretativi emersi e, soprattutto, di rendere più efficaci gli strumenti messi in campo, per la salvaguardia dell’impresa e la gestione delle crisi.

Il fatto è che la lodevole intenzione di realizzare un efficace compromesso tra interessi anche contrapposti (tutela dei creditori, salvaguardia dell’azienda, intenzione dello stato di non veder pregiudicati i proprio crediti) ha dato vita ad “un’opera di mediazione imponente, a volte, però, schizofrenica, nella quale si alternano interventi fondati sulla buona fede e affidabilità dell’imprenditore a disposizioni di chiaro stampo antielusivo, dettate da evidente pregiudizio nei confronti dello stesso debitore”. Tale discrasia – sottolinea il giornale – è particolarmente evidente in due dei temi più interessanti del correttivo: le modifiche al cosiddetto cram down fiscale e quelle al concordato semplificato, correzioni che tengono conto di alcuni problemi emersi nella prassi di questi mesi e tentano di porvi rimedio.

Sul primo punto – stabilisce il correttivo – l’imprenditore potrà cancellare i propri debiti pagando una percentuale del 50 o del 60 per cento a seconda de casi del debito al netto di sanzioni e interessi. E potendo contare anche su una congrua dilazione dei pagamenti. Occorre pero che non si tratti di un accordo liquidatorio ma di una condizione necessaria e sufficiente a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa. Inoltre, la percentuale offerta in pagamento deve comunque essere superiore a quanto l’erario recupererebbe dalla liquidazione dell’azienda. Anche il concordato semplificato, che, a differenza del cram down è applicabile per la liquidazione dell’azienda, ha subito modifiche significative. Tra l’altro la falcidia dei crediti privilegiati è possibile solo con l’attestazione di un professionista che si tratti comunque della misura più conveniente per i creditori.