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BNPL: nasce il registro dei Merchant presso l’OAM

Entrerà in funzione il 13 luglio e sarà composto da due sezioni, il «Merchant Intermediari» e il «Merchant creditori»

Nasce il nuovo registro delle grandi catene di distribuzione, dei venditori web e dei concessionari auto (i Merchant) che, a titolo accessorio, operano anche come intermediari del credito o concedono dilazioni di pagamento in quel segmento del credito che ha preso il nome di Buy Now Pay Later (BNPL).

Dal 13 luglio entrerà in funzione il nuovo Registro dei Merchant istituito presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), in attuazione del decreto legislativo 212/2025, che ha recepito la Direttiva CCD2 sul credito ai consumatori. Lo ha comunicato lo stesso Organismo, che con la Circolare n. 70/2026 ha definito le modalità di registrazione al portale e gli adempimenti a carico dei soggetti interessati.

Il nuovo registro si propone di promuovere la tutela del consumatore in termini di trasparenza, ma anche di prevenire il fenomeno del sovraindebitamento, che preoccupa il legislatore comunitario.

Il nuovo registro sarà composto da due sezioni. La prima («Merchant intermediari») sarà alimentata dai dati di banche e intermediari finanziari che, entro tre mesi a partire dal 13 luglio, dovranno comunicare all’OAM i dati dei Merchant con cui hanno stipulato convenzioni per l’erogazione del credito finalizzato all’acquisto di beni o servizi offerti da questi ultimi.

Un’altra sezione del registro («Merchant creditori») sarà invece dedicata ai fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono direttamente contratti di credito, a titolo accessorio rispetto alla propria attività, nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita.

L’OAM potrà richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti relativi alle attività di finanziamento, ed effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

In caso di violazioni alla normativa, di mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti, o in caso di ostacolo alle attività di controllo dell’Organismo, l’OAM potrà applicare ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi la sospensione dall’esercizio dell’attività di finanziamento da dieci giorni a tre mesi, oppure la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro al 10% del fatturato.

L’applicazione della sanzione sarà comunicata alla banca, all’intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

Nonostante le microimprese e le PMI non rientrino nel perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo registro, il decreto prevede una forma di vigilanza da parte dell’OAM, seppur più attenuata.

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