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Transazione fiscale, la proposta può essere presentata durante la composizione negoziata

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 5/2026 le condizioni per utilizzare la transazione fiscale nel percorso di risanamento, anche quando l’impresa sia destinata a passare a un diverso strumento di regolazione della crisi

La composizione negoziata può rappresentare il momento in cui l’impresa prepara una transazione sui propri debiti tributari, pur prevedendone l’attuazione nell’ambito di una successiva procedura. È quanto ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/2026.

Il chiarimento è stato analizzato in un articolo de Il Sole 24 Ore, che si è soffermato anche sugli effetti del successivo passaggio ad altri strumenti di regolazione della crisi. La possibilità può rivelarsi utile quando gli accordi raggiunti con i creditori durante la composizione negoziata non siano sufficienti a rendere possibile il risanamento.

L’impresa può, per esempio, proseguire verso un accordo di ristrutturazione dei debiti, beneficiando, nei casi previsti dall’articolo 61 del Codice della crisi, dell’estensione degli effetti agli altri creditori. Un’altra strada è rappresentata dal cram down (omologazione forzata) che, quando ne ricorrono i presupposti, consente l’omologazione della transazione fiscale anche dopo il rigetto della proposta da parte delle agenzie fiscali.

La circolare non ha invece affrontato il caso in cui l’accordo sui debiti tributari sia stato già concluso durante la composizione negoziata e autorizzato dal giudice, ma il debitore debba successivamente ricorrere a un altro strumento, come il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

L’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi individua le cause di risoluzione della transazione fiscale. L’accordo si scioglie in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, di accertamento dello stato di insolvenza oppure quando il debitore non esegua integralmente i pagamenti concordati entro 60 giorni dalle scadenze.

Il semplice accesso a una procedura diversa, quindi, non determina automaticamente la risoluzione dell’accordo. La transazione potrà essere sciolta se il debitore non rispetterà gli impegni assunti, ma il ricorso a uno strumento più incisivo per affrontare la crisi non costituisce, da solo, una causa di risoluzione.

In caso di risoluzione, tornerà a essere dovuto il debito tributario originario, al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati.

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