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Crediti enti locali: nulli i contratti che non rispettano le disposizioni del DL sulla PA (n. 144/26)

Il DL sulla PA prevede la nullità dei contratti con soggetti diversi da Amco nei casi in cui il trasferimento dei crediti degli enti locali diventa obbligatorio

Il decreto legge di inizio agosto sulla PA, che ha indicato i casi di obbligatorio trasferimento ad Amco dei crediti vantati dagli enti locali, non contiene una sanzione formale per i comuni che non ne osserveranno i precetti. Tuttavia, stabilisce la nullità dei contratti stipulati con soggetti diversi da Amco quando ricorrano le condizioni di obbligatorietà per servirsi dell’operatore pubblico. Lo prevede il testo del medesimo decreto legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto.

Come è noto (vedi Be Bankers del 5 agosto), il decreto stabilisce che il trasferimento dei crediti ad Amco sarà facoltativo per i comuni, ma diventerà obbligatorio per gli enti locali che mostreranno una percentuale di smaltimento dei propri residui attivi – la quota dei crediti non riscossi che è giudicata recuperabile – inferiore al 35% nell’ultimo triennio. La quota dei residui su cui calcolare la percentuale sarà abbattuta (integralmente per quelli del primo anno, del 50% per quelli del secondo anno e del 25% per quelli del terzo anno), così da enfatizzare la capacità dell’ente di recuperare i crediti più vecchi, quelli più difficilmente incassabili.

Per l’attività di recupero vera e propria, Amco si avvarrà dei soggetti già attualmente abilitati a questo incarico, scelti sulla base di procedure competitive. Se l’incremento della performance ottenuto con l’affidamento ad Amco risulterà inferiore a tre punti percentuali, l’obbligo di permanenza nel sistema verrà meno e l’ente riacquisterà la possibilità di scegliere autonomamente come gestire la propria riscossione.

In sostanza, la società del MEF avrà un compito di regia, coordinamento e monitoraggio del nuovo sistema e il suo corrispettivo verrà deciso in un successivo decreto. In ogni caso, si sommerà all’aggio del servicer incaricato della riscossione e tutto ciò fa nascere legittimi dubbi sull’efficacia pratica di una simile doppia intermediazione.

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