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Codice della crisi: sequestro inibito per imprese in composizione negoziata

Lo ha affermato un’ordinanza del Tribunale di Bari

Il divieto di misure cautelari sul patrimonio dell’impresa in composizione negoziata preclude ogni forma di sequestro: non soltanto quello conservativo, ma anche quello giudiziario, salvo specifiche limitazioni o esclusioni disposte dal giudice competente nell’ammettere le misure. L’ampiezza della tutela non è soggetta a revisione da parte del giudice del procedimento di sequestro, che deve conformarsi alle determinazioni del giudice che ha concesso le misure protettive: per modificarne la portata è pertanto necessario impugnare il provvedimento che le ha istituite. Sono i principi che emergono, come scrive Il Sole 24 Ore, dall’ordinanza del 29 settembre 2026 del Tribunale di Bari.

Mentre il sequestro conservativo (articolo 671 del Codice di procedura civile) mira a preservare beni o crediti del debitore in vista dell’esecuzione e si trasforma in pignoramento (articolo 686), il sequestro giudiziario (articolo 670) ha lo scopo di mettere in sicurezza beni di cui è contestata la proprietà o il possesso, affidandoli a un custode in attesa della decisione del giudice; esso non si converte mai in pignoramento e può estendersi a documenti, libri e registri.

Nel caso in esame, la società richiedente sosteneva la prevalenza del sequestro giudiziario sulle misure protettive, in quanto non sottraeva i beni alla garanzia degli altri creditori e non generava prelazioni.

Il giudice ha osservato, tuttavia, che l’articolo 18, comma 3, del Codice della crisi d’impresa vieta le «azioni esecutive e cautelari» senza distinzioni di natura e che, ai sensi dell’articolo 669-quaterdecies del Codice di procedura civile, ogni sequestro costituisce una misura cautelare. L’ordinanza ha ribadito inoltre che il giudice chiamato a pronunciarsi sul sequestro deve uniformarsi alla decisione del giudice della composizione negoziata, senza poter limitare o rivedere l’estensione delle misure protettive che, nel caso in esame, non prevedevano eccezioni.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Codice della crisi d’impresa, le misure protettive mirano a prevenire pregiudizi al buon esito del risanamento derivanti non solo da azioni esecutive, ma anche dalla sottrazione di beni e documenti alla disponibilità dell’impresa, per le conseguenze reputazionali o per le difficoltà di interazione con il custode.

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