Cessione del quinto: Garavaglia presenta emendamento pro banche e poi lo ritira

Sul tema è intervenuta recentemente, in un’intervista a Be Bankers, Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia e anima dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)

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Fonte immagine: Freepik

Gli effetti della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia europea (2019) continuano a farsi sentire. In questi giorni Massimo Garavaglia, deputato della Lega – ha riferito Antonio Criscione su Il Sole 24 Ore – ha presentato un emendamento al Dl 155/2024 contenente una “interpretazione autentica” (quindi retroattiva) su come vadano calcolati i rimborsi anticipati della cosiddetta “cessione del quinto” dello stipendio. Questi, secondo Garavaglia, dovrebbero ridurre i costi e gli oneri «non ancora maturati al momento dell’estinzione anticipata” mentre “non sono rimborsabili quelli integralmente maturati». L’emendamento, favorevole agli istituti che erogano i finanziamenti per quel tipo di prestiti, è stato successivamente ritirato. In questa marcia indietro ha probabilmente influito il fatto che la “interpretazione autentica” di Garavaglia probabilmente così “autentica” non era contrastando con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea recepita in Italia da una sentenza della Corte Costituzionale.

Sul tema è intervenuta recentemente, in un’intervista a Be Bankers, Magda Bianco, capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia e anima dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che si è ripetutamente occupata della questione, (vedi intervista rilasciata a Be Bankers).

Quando coloro che hanno usufruito della “cessione del quinto” rimborsano anticipatamente il prestito che avevano ottenuto – ha detto Bianco – «si pone il problema di restituire loro una parte dei costi del finanziamento. In sede di Arbitro si era raggiunto un orientamento secondo il quale soltanto i costi ricorrenti dovevano essere oggetto di rimborso pro quota, mentre invece i costi fissi upfront, ‘se ben definiti’, andavano considerati acquisiti dallintermediario. Poi è arrivata nel 2019 la sentenza Lexitor, della Corte di Giustizia europea, recepita in Italia anche da una sen­tenza della Corte Costituzionale. Quella pronuncia ha stabilito il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, a ricevere il rimborso pro quota di tutti i costi, anche di quelli upfront. LArbitro Bancario Finanziario ne ha preso atto ma la materia non è ancora stabilizzata perché le banche spesso non sono disponibili a rimborsare ai clienti i costi, ad esempio di distribuzione, addebitati da terze parti al momento di accendere il finanziamento».