Il divieto di misure cautelari sul patrimonio dell’impresa in composizione negoziata preclude ogni forma di sequestro: non soltanto quello conservativo, ma anche quello giudiziario, salvo specifiche limitazioni o esclusioni disposte dal giudice competente nell’ammettere le misure. L’ampiezza della tutela non è soggetta a revisione da parte del giudice del procedimento di sequestro, che deve conformarsi alle determinazioni del giudice che ha concesso le misure protettive: per modificarne la portata è pertanto necessario impugnare il provvedimento che le ha istituite. Sono i principi che emergono, come scrive Il Sole 24 Ore, dall’ordinanza del 29 settembre 2026 del Tribunale di Bari.
Mentre il sequestro conservativo (articolo 671 del Codice di procedura civile) mira a preservare beni o crediti del debitore in vista dell’esecuzione e si trasforma in pignoramento (articolo 686), il sequestro giudiziario (articolo 670) ha lo scopo di mettere in sicurezza beni di cui è contestata la proprietà o il possesso, affidandoli a un custode in attesa della decisione del giudice; esso non si converte mai in pignoramento e può estendersi a documenti, libri e registri.
Nel caso in esame, la società richiedente sosteneva la prevalenza del sequestro giudiziario sulle misure protettive, in quanto non sottraeva i beni alla garanzia degli altri creditori e non generava prelazioni.
Il giudice ha osservato, tuttavia, che l’articolo 18, comma 3, del Codice della crisi d’impresa vieta le «azioni esecutive e cautelari» senza distinzioni di natura e che, ai sensi dell’articolo 669-quaterdecies del Codice di procedura civile, ogni sequestro costituisce una misura cautelare. L’ordinanza ha ribadito inoltre che il giudice chiamato a pronunciarsi sul sequestro deve uniformarsi alla decisione del giudice della composizione negoziata, senza poter limitare o rivedere l’estensione delle misure protettive che, nel caso in esame, non prevedevano eccezioni.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Codice della crisi d’impresa, le misure protettive mirano a prevenire pregiudizi al buon esito del risanamento derivanti non solo da azioni esecutive, ma anche dalla sottrazione di beni e documenti alla disponibilità dell’impresa, per le conseguenze reputazionali o per le difficoltà di interazione con il custode.
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