La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, è intervenuta su uno dei nodi più discussi del concordato in continuità, chiarendo che la ristrutturazione trasversale è ammissibile anche in assenza della maggioranza delle classi, purché vi sia l’approvazione di almeno una classe di creditori «in the money», cioè tra quelli che, in base alle regole di priorità, hanno un concreto interesse economico perché destinati a recuperare almeno una parte del credito.
In altre parole, basta il sì di chi ha davvero qualcosa in gioco. Una lettura che supera l’impostazione più restrittiva e consolida l’uso del cosiddetto «cross-class cram down», il meccanismo che consente al tribunale di omologare il piano anche contro il voto contrario di alcune classi, evitando che posizioni di blocco impediscano la ristrutturazione.
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il caso nasce da una proposta di concordato che non aveva raccolto il consenso della maggioranza delle classi, ma solo quello di una classe privilegiata. Il Tribunale aveva negato l’omologazione, ritenendo comunque necessaria la maggioranza, mentre la Corte d’Appello aveva ribaltato la decisione, aprendo alla ristrutturazione trasversale. Da qui il ricorso dell’Erario, fondato anche sulla presunta «immeritevolezza» della debitrice per reiterati inadempimenti fiscali.
Il punto centrale ruotava attorno all’interpretazione dell’articolo 112 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella formulazione antecedente al correttivo ter.
La locuzione «in mancanza» aveva generato un’ambiguità: alternativa piena alla maggioranza delle classi o semplice integrazione della stessa?
La Cassazione ha optato per la prima soluzione, affermando che, laddove la maggioranza non si realizzi, è sufficiente il voto favorevole di una classe che avrebbe un interesse economico effettivo, anche alla luce della distribuzione del valore eccedente secondo la priorità assoluta.
Il richiamo alla Direttiva UE 2019/1023 ha rafforzato la lettura della Corte: il piano può essere approvato anche senza la maggioranza delle classi, purché ci sia almeno una classe favorevole. Il correttivo del 2024 va nella stessa direzione e chiarisce un’impostazione già presente.
Sul fronte fiscale, i giudici escludono che l’inadempimento tributario, di per sé, impedisca l’omologazione: non è una frode ma debito non pagato, e le contestazioni dell’Agenzia risultano poco circostanziate.
Nel complesso, la decisione ha reso il concordato più operativo: il «cross-class cram down» si conferma uno strumento per superare i veti e privilegiare la continuità, con effetti anche sul recupero dei crediti deteriorati.
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