La capacità dell’impresa in composizione negoziata ad uscire dalle sue difficoltà ha la meglio sul puntuale pagamento delle rate del suo piano di “rottamazione”. È il principio affermato da una sentenza del Tribunale di Vasto, ribadito dal Tribunale di Napoli – VII Sezione Civile, con una pronuncia emessa il 17 gennaio 2025. Con tale provvedimento, il giudice ha concesso una sospensione cautelare di 60 giorni del termine per il pagamento di una rata della rottamazione quater, evitando così per la società istante la decadenza dal beneficio su un debito fiscale complessivo di oltre 4,5 milioni di euro.
Questa sentenza si inserisce in un contesto giurisprudenziale già delineato, appunto, dal Tribunale di Vasto, che, con decreto del 6 dicembre 2024, aveva accolto un’istanza analoga, riconoscendo la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento di una rata della rottamazione quater nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
Entrambe le decisioni – spiega Italia Oggi – si fondano sull’art. 19, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che attribuisce al Tribunale il potere di adottare «i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative». I giudici, applicando un’interpretazione estensiva e funzionale della norma, hanno ritenuto ammissibile la sospensione del pagamento anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto misura proporzionata e strumentale al superamento della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale.
Le decisioni della giurisprudenza mostrano come stia prevalendo un’applicazione più flessibile e pragmatica delle norme in materia di crisi d’impresa, riconoscendo la necessità di misure che, pur incidendo temporaneamente sui diritti dei creditori, siano funzionali al risanamento dell’impresa e, in ultima analisi – conclude il giornale – «al miglior soddisfacimento degli stessi creditori».