“SPECIALE DIRETTIVA SMD” In arrivo la normativa della Banca d’Italia

Attesa dalla Banca d’Italia l’emanazione della normativa secondaria che completerà il recepimento della nuova direttiva SMD (secondary market directive 2021/2167)

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Immagine di rawpixel.com su Freepik

Dopo la consultazione conclusa a fine settembre è attesa entro qualche settimana l’emanazione, da parte di Banca d’Italia, della normativa secondaria che completerà il recepimento della nuova direttiva europea SMD (secondary market directive 2021/2167). A quel punto – riferisce – Azienda Banca – anche l’Italia sarà parte del mercato unico europeo di “secondo livello” di acquisto di crediti bancari in default e fornitura di servizi di gestione.

Come sottolinea Unirec, l’associazione di Confindustria che riunisce quasi l’80% degli operatori di gestione del credito, la nuova normativa non riguarda i crediti in sofferenza “originati” dalle banche in virtù della loro erogazione di credito e affidati a terzi per la gestione.

La Direttiva va invece a regolare il mercato secondario, cioè tutti quei crediti acquistati da operatori attivi sul mercato, quindi obbligati ad affidare per la gestione a un soggetto vigilato.

«Prima di tutto – ha sottolineato Marcello Grimaldi, Presidente di Unirec – è importate delimitare i confini della nuova normativa. È infatti fondamentale chiarire che questa riguarderà solo i crediti in sofferenza ceduti nel mercato secondario. Questo significherà che tutti i crediti affidati direttamente da chi li ha originati che siano essi anche crediti in sofferenza – potranno essere lavorati anche da soggetti non vigilati da Banca di Italia, ovvero gli operatori con la licenza 115 TULPS. Banche e intermediari finanziari potranno quindi continuare a rivolgersi alle società con licenza 115 TULPS per la gestione dei crediti da loro generati».

Alle 115 Tulps, società già attive nel settore, viene inoltre riservato un ruolo nella gestione dei crediti in sofferenza sul mercato secondario: la normativa riconosce infatti a tale imprese la qualifica di “fornitori di servizi esternalizzati” per i gestori dei crediti in sofferenza in Italia. Le banche e gli operatori finanziari che originano il credito potranno quindi continuare ad avvalersi degli operatori 115TULPS, affidando loro la gestione dei crediti. Gli acquirenti di crediti che operano nel mercato secondario, e hanno quindi a che fare con crediti “ceduti”, dovranno invece rivolgersi a soggetti in possesso della nuova licenza 114 TUB, a istituti bancari o agli operatori con licenza 106 TUB.