La recente posizione della Cassazione, che ammette che il funding legale possa essere effettuato da soggetti non iscritti allโalbo ex art. 106 TUB (non trattandosi di attivitร assimilabile alla concessione di finanziamenti), potrebbe portare allo sbarco definitivo in Italia del Third Party Litigation Funding (TPLF).
Di cosa si tratta? Per saperne di piรน leggi qui cos'รจ il Third Party Litigation Funding e come puรฒ incentivare l'accesso alla giustizia e in che modo lo strumento giuridico per finanziare i processi si sta facendo strada in Italia
A mio avviso, tuttavia, il TPLF non diverrร mai un fenomeno di massa, ma rimarrร sempre tailor made, in quanto riguarda solo le cause o gli arbitrati di una certo valore economico (in quanto le vertenze bagatellari non sono attrattive per i fondi), in cui le probabilitร di successo sono elevate (almeno il 70%) e nei confronti di soggetti solvibili. Questo spiega perchรฉ, di norma, solo il 4-5% delle cause finanziabili vengono poi finanziate.
Tuttavia, in alcuni casi, il TPLF puรฒ costituire una valida opportunitร perchรฉ consente al creditore (che cede il credito litigioso) di allocare il rischio di causa sul funder (che sosterrร la spese del proprio legale e di quello di controparte in caso di soccombenza) e di allocare le proprie risorse, altrimenti dedicate alla difesa in giudizio, su usi piรน profittevoli. Per i fondi, questa forma di private equity legale, puรฒ ย costituire una modalitร che trasforma le cause giudiziarie in una asset class alternativa in cui investire. ร da vedere se questo orientamento โpiรน liberaleโ della Cassazione sarร sufficiente per dare impulso anche in Italia a questo business.