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Crediti enti locali: il D.L. del Governo è un passo avanti, ma rimangono zone d’ombra

La riforma della riscossione locale rafforza il ruolo di AMCO e servicer, ma, sottolinea Michele Thea (EY), restano incognite su costi, operatività e risultati concreti

Senz’altro un passo avanti significativo, ma che lascia aperte alcune zone d’ombra. Nei mesi scorsi il decreto-legge sulla finanza locale ha innovato significativamente le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 volte ad agevolare il trasferimento ad AMCO (società di credit management del MEF) dei crediti non riscossi degli enti locali. Il nuovo provvedimento legislativo ha colmato un vuoto normativo, visto che il decreto ministeriale previsto dalla Finanziaria per attuare le intenzioni del legislatore, che doveva essere redatto entro febbraio scorso, non ha mai visto la luce.

Be Bankers lo ha chiesto a Michele Thea (EY Parthenon Partner, Europe West NPE Leader), grande conoscitore di queste tematiche:

«A mio avviso», spiega Thea, «il provvedimento rappresenta un passo avanti rispetto alle indicazioni contenute nella Legge di Bilancio 2026 perché scioglie alcuni nodi fondamentali, a partire dalla soglia del 35% di smaltimento dei residui attivi che fa scattare l’obbligo di affidamento ad AMCO. Rimangono tuttavia alcune aree di incertezza, soprattutto con riferimento ai costi effettivi del nuovo modello, ai meccanismi operativi di selezione e monitoraggio dei servicer e, soprattutto, alla capacità del sistema di produrre un incremento tangibile delle performance di recupero. Quest’ultimo aspetto, ovviamente, potrà essere valutato solamente ex post, anche se sono personalmente ottimista visto lo stato dell’industria privata italiana della gestione dei crediti».

Sul tema della soglia del 35%, la novità normativa è certamente rilevante e voglio dire una cosa da subito: con le formulazioni precedenti, basate sulle performance di recupero, si sarebbe rischiato di avere basi di calcolo non uniformi. Con l’esclusione, o meglio la ponderazione, del vintage dei crediti dal calcolo del 35%, il parametro misura prevalentemente la capacità dell’ente di smaltire il magazzino storico dei residui attivi, che costituisce normalmente la parte più problematica e meno recuperabile dello stock. Per gli enti già caratterizzati da buoni livelli di riscossione l’effetto potrebbe quindi risultare contenuto; viceversa, per quelli che tendono ad accumulare residui e a concentrarsi prevalentemente sui crediti più recenti, il nuovo criterio potrebbe incidere in misura significativa.

La vera sfida del nuovo modello riguarda l’efficienza complessiva della filiera, non la presunta doppia intermediazione. In passato il Comune poteva affidare direttamente il servizio a concessionari o operatori specializzati, talvolta senza gara o comunque in un contesto competitivo meno esteso di quello che mi aspetto oggi per gli enti meno virtuosi, obbligati a esternalizzare.

Inoltre, nel caso in cui non ci sia miglioramento, l’affidamento ad AMCO cessa. La normativa prevede infatti meccanismi di verifica dei risultati conseguiti e presuppone un miglioramento misurabile della capacità di smaltimento dei residui attivi. Considerando che gran parte dei crediti conferiti saranno presumibilmente quelli più complessi e meno recuperabili, la capacità di dimostrare incrementi effettivi di performance rappresenterà il principale banco di prova dell’intero impianto normativo. E, se funziona e produce risultati, certamente ci saranno impatti per le finanze pubbliche.

La riforma si inserisce inoltre in un disegno più ampio di apertura del sistema della riscossione al contributo di operatori specializzati. Le recenti evoluzioni normative in materia di crediti erariali avevano già introdotto il principio del discarico automatico dei carichi non riscossi e la possibilità, per gli enti creditori, di procedere a nuovi affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica. L’obiettivo di fondo appare chiaro: dotare la Pubblica Amministrazione di modelli organizzativi più flessibili e industrializzati per affrontare un magazzino di crediti che continua a mantenere dimensioni estremamente rilevanti.

Nella stessa direzione si colloca il recente D.Lgs. 147/2026 sulla riforma delle entrate degli enti territoriali. Il decreto, entrato in vigore il 12 agosto 2026, amplia gli strumenti a disposizione di Regioni ed enti locali per la gestione delle proprie entrate, rafforza gli istituti di compliance preventiva, incentiva la digitalizzazione dei processi di riscossione e conferma la possibilità di ricorrere a soggetti specializzati per migliorare l’efficacia delle attività di accertamento e recupero. Si tratta di un orientamento coerente con la progressiva esternalizzazione delle attività a maggior contenuto specialistico già osservata in altri comparti della gestione del credito pubblico.

Le novità intervenute nelle ultime settimane sembrano confermare tale impostazione. Il dibattito si sta progressivamente spostando dalla definizione dei principi generali alla concreta applicazione della riforma. Le prime note operative pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.L. 144/2026 si concentrano infatti sulle modalità di calcolo del tasso di smaltimento dei residui attivi e sugli effetti pratici derivanti dal superamento della soglia del 35%, segnale del fatto che il mercato e gli enti locali stanno iniziando a confrontarsi con gli aspetti operativi del nuovo sistema.

Rimangono tuttavia aperti diversi profili attuativi che richiederanno ulteriori chiarimenti ministeriali e che potranno essere oggetto di affinamenti in sede di conversione del decreto-legge.

In definitiva, il punto centrale è comprendere se il nuovo impianto riuscirà a generare un cambiamento strutturale oppure se si limiterà a redistribuire le responsabilità tra soggetti diversi. Le principali scelte di policy appaiono ormai definite; resta però da verificare se il modello AMCO-servicer e, più in generale, la maggiore apertura agli operatori specializzati consentiranno di ottenere un incremento misurabile dei tassi di recupero e di affrontare in maniera strutturale il tema dello stock di crediti accumulati negli anni.

Il successo della riforma sarà valutato non sulla base dell’assetto organizzativo adottato, ma sulla capacità di produrre risultati concreti e sostenibili nel tempo. Come ho già detto, resto ottimista e fiducioso di questa collaborazione pubblico-privato.

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