Cartolarizzazioni: la Consob pubblica le disposizioni attuative del TUF

L’Authority definisce alcuni requisiti e modalità operative per i soggetti vigilati che partecipano ad operazioni di cartolarizzazione

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La Consob ha stabilito, nell’ambito delle sue competenze, le disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2 del TUF, il Testo Unico della Finanza, in tema di cartolarizzazioni. L’ha fatto con la recente delibera 9 ottobre 2023 n. 22833, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 18 ottobre. Il TUF infatti (articolo 4-septies.2) attribuisce le competenze di vigilanza che derivano dal Regolamento europeo (STS) sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (n. 2017/2402) alla Consob, alla Banca d’Italia, all’IVASS e alla COVIP.

Con la propria delibera, Consob definisce per i soggetti vigilati che partecipano ad operazioni di cartolarizzazione una serie di aspetti: come effettuare la notifica delle operazioni, quali sono i requisiti organizzativi per i soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione, le modalità con cui va trasmessa la richiesta di autorizzazione per i terzi che dovranno valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS.

Il Regolamento cartolarizzazioni

Come spiega la Consob, il Regolamento cartolarizzazioni (n.2017/2402) ha introdotto una disciplina uniforme nell’Ue per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il provvedimento è stato poi modificato da un altro provvedimento europeo, il regolamento (UE) 2021/557, che ha dettato regole specifiche per le cartolarizzazioni di attività deteriorate e per le cartolarizzazioni sintetiche o nel bilancio.

Il d.lgs. 3 agosto 2022, n. 131 infine ha apportato modifiche al cosiddetto TUF, Testo Unico della Finanza, (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) per adeguare l’ordinamento nazionale alle previsioni del Regolamento cartolarizzazioni.

L’ambito di vigilanza Consob

Nel dettaglio, la Consob è competente a vigilare:

  • sul rispetto dell’articolo 3 per la vendita di cartolarizzazioni ai clienti retail;
  • sul rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 9, quando né il cedente, né il prestatore originario, né la società veicolo, siano soggetti vigilati e non sia presente un promotore;
  • sulla conformità da parte di cedenti, promotori e società veicolo agli articoli da 18 a 27 del Regolamento cartolarizzazioni per le cartolarizzazioni STS;
  • sul verificatore terzo di cui all’articolo 27, comma 2, del Regolamento Cartolarizzazioni e ad attribuire e revocare l’autorizzazione di cui all’articolo 28.