Composizione negoziata della crisi: uno strumento in più per gestire gli UTP

La nuova procedura, introdotta nell'ambito del Codice della crisi, pensata per le imprese in difficoltà ma con prospettive di risanamento. Il ruolo chiave dell'esperto indipendente

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È da salutare con favore la decisione del legislatore di intervenire sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con il D.lgs. n.83/2022, per recepire le novità della Direttiva UE n. 1023/2019 (c.d. Direttiva Insolvency) anticipando con lungimiranza allo scorso novembre l’introduzione dell’istituto della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (CNC).

Si tratta di una procedura stragiudiziale finalizzata al risanamento e alla preservazione della continuità aziendale (going concern), pensata per le imprese che, pur trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà o di squilibrio patrimoniale, possono tornare a creare valore ed evitare l’alternativa liquidatoria. Può essere avviata su iniziativa di qualsiasi impresa iscritta al Registro delle Imprese, commerciale o agricola, senza limitazioni o requisiti dimensionali, con la semplice presentazione di un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale istituita dalle Camere di Commercio (CCIAA).

La CCIAA competente, verificata l’inclusione della documentazione minima in istanza, procede dunque alla nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito albo volto a certificarne l’expertise in materia di crisi d’impresa. L’esperto, nel suo ruolo di facilitatore e mediatore, organizza e modera gli incontri con i creditori e monitora, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo, la concretezza delle prospettive di risanamento.

Il compito dell’esperto è anche quello di valutare la funzionalità e l’utilità delle trattative rispetto al risanamento, nonché di accertare l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori e di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte. Diversamente, qualora l’esperto ritenga non praticabile il risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, ne darà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della CCIAA che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. La “partita” in caso di “risultato” utile si conclude con una soluzione dello stato di crisi e insolvenza, nell’arco dei suoi 180 giorni d’incarico, rinnovabili per un massimo di ulteriori ed altrettanti 180 giorni.

Il carattere innovativo dello strumento non è però solo quello di assicurare che la negoziazione venga facilitata dalla presenza di un soggetto competente e imparziale, ma comprende anche la possibilità per l’impresa di:

  • mantenere il pieno controllo del proprio patrimonio (c.d. debtor in possession) per gli atti di ordinaria amministrazione, pur con l’obbligo di non inficiare la propria sostenibilità economico-finanziaria, e di straordinaria, con comunicazione all’esperto, che è tenuto a informare i creditori laddove ravvisi un possibile pregiudizio;
  • proteggersi dall’aggressione giudiziale dei creditori con misure protettive, incluse la sospensione di azioni esecutive o cautelari, previa conferma del Tribunale competente, con efficacia minima di 30 giorni e massima di 120, prorogabile sino a 240;
  • derogare, fintanto che la procedura è aperta, alla pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e agli obblighi di ricapitalizzazione ai sensi del Codice Civile;
  • salvaguardare dall’azione revocatoria fallimentare i pagamenti conseguenti ad atti, coerenti all’andamento delle trattative e al percorso di risanamento, autorizzati dal Tribunale;
  • contrarre finanziamenti che abbiano carattere di pre-deducibilità, anche da parte dei soci, previa autorizzazione del Tribunale;
  • trasferire l’azienda o un ramo della stessa senza assunzione del debito da parte dell’acquirente, sempre previa autorizzazione del Tribunale;
  • beneficiare di misure premiali in materia di fiscalità, tra cui la riduzione d’interessi e sanzioni, nonché venendo alla conclusione della procedura la stessa può terminare con: (i) la stipula di un contratto con i creditori idoneo secondo relazione dell’esperto a preservare la continuità aziendale almeno per i successivi due anni; (ii) il ricorso ai precedenti strumenti di composizione della crisi, quali il piano di risanamento o gli accordi di ristrutturazione; (iii) la stipula di una convenzione di morato ria con i creditori; (iv) la presentazione di un concordato semplificato, che esclude i creditori dalla votazione dello stesso; (v) l’avvio di una procedura concorsuale fallimentare.

Esaminate, in estrema sintesi, le caratteristiche e le conclusioni della CNC appare chiara la finalità del legislatore di introdurre uno strumento che faccia da “spartitraffico” per incanalare nella corretta direzione diverse casistiche di crisi d’impresa, ancora prima dell’introduzione del nuovo Codice della Crisi, nel particolare contesto odierno, dunque di “traffico” intenso e congestionato. I più recenti dati di Unioncamere, datati settembre 2022, ci fanno raffrontare con un ricorso ancora molto limitato allo strumento rispetto alle sue potenzialità, con solamente 368 istanze su tutto il territorio nazionale.

“Finora limitato il ricorso al CNC con soltanto 368 istanze presentate al settembre 2022 di cui il 16% chiuse, nella metà dei casi per mancanza di prospettive di risanamento”

Significativa anche l’incidenza percentuale delle casistiche nell’ambito delle quali si è chiesto il ricorso alle misure protettive (ca 67,9%) e l’accesso a nuove risorse finanziarie (ca 26%). Ad oggi soltanto il 16% delle istanze risultano chiuse. Di queste la metà scontano l’assenza di prospettiva di risanamento secondo l’esperto, viceversa in un caso su cinque non si è trovato accordo con i creditori ed in un caso su dieci l’istanza è stata ritirata dall’imprenditore. Accanto alle opportunità e potenzialità dello strumento come ideale starting point della negoziazione risultano particolarmente sfidanti le tempistiche per tutti gli stakeholders:

  • per l’impresa ed i suoi advisor definire e avanzare una proposta “bancabile”;
  • per i creditori gestire in un periodo di picco molteplici audizioni interbancarie moderate dall’esperto e acquisire maggior velocità nella valutazione del merito creditizio di controparti in temporanea situazione di crisi. Le pri me casistiche purtroppo evidenziano anche alcuni casi di abuso, laddove la finalità prevalente del ricorso alla CNC perseguita dal debitore non sia la preservazione della continuità d’impresa per tutti gli stakeholders, bensì una sostanziale esdebitazione della stessa attraverso l’accesso al concordato semplificato, conducendo in mala fede le negoziazioni e proponendo ai propri creditori proposte molto penalizzanti.

Diventa cruciale quindi schierare sempre una squadra affiatata di professionisti, advisor industriali e finanziari, legali e fiscalisti, che abbiano un comprovato track record nella gestione della crisi d’impresa: questo team non può essere sostituito dall’esperto, figura con finalità di facilitatore e non di risolutore della crisi attraverso la predisposizione ed esecuzione di un piano industriale. Denominatore comune dei casi a cui non si è pervenuti all’obiettivo di risanamento sinora osservati dagli scriventi è in larga misura la mancanza di questo importante supporto all’impresa.

L’utilità dello strumento, se come con fidiamo avrà modo di consolidarsi nei prossimi mesi, potrà contribuire a riflettersi in una maggior efficienza ed efficacia di mercato. Per gli investitori in NPE, ed in particolare negli UTP, l’introduzione di uno strumento che può produrre risultati attesi molto diversi pone enfasi sull’analisi degli scenari per determinare il pricing d’acquisto di esposizioni antecedenti all’apertura della procedura e del profilo di rischio di rendimento per interventi di nuova finanza.

La ponderazione tra scenari liquidatori gone concern, anche molto penalizzanti per i creditori privati del diritto di voto nella procedura semplificata, e going concern diventa esercizio maggiormente sfidante e complesso, considerando anche la compressione temporale con cui si presenteranno nell’immediato fu turo le opportunità in questo periodo di “traffico” congestionato e l’espansione dell’offerta da parte degli intermediari creditizi “tradizionali”, ai quali viene richiesto un impulso sempre più forte al deleverage con la recente introduzione del calendar provisioning.