HomeDal Mondo degli NPENPECrediti deteriorati: esclusa retroattività nell’applicazione della direttiva NPL

Crediti deteriorati: esclusa retroattività nell’applicazione della direttiva NPL

Lo ha stabilito la Corte di giustizia UE, che ha anche escluso dal perimetro della direttiva antiriciclaggio i crediti ceduti prima del 29 dicembre 2023

Cessioni in blocco di crediti deteriorati fuori dal perimetro della direttiva antiriciclaggio e senza applicazione retroattiva delle nuove regole europee sui credit servicer. La Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza dell’11 giugno nella causa C-65/25) ha stabilito che né la Secondary Market Directive (n. 2167 del 2021) sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati né la direttiva antiriciclaggio (n. 849 del 2015) si applicano alla normativa italiana anteriore al recepimento della disciplina europea sugli NPL.

Lo scrivono Il Sole 24 Ore e Italia Oggi, riferendosi al procedimento di esecuzione immobiliare avviato da Ifis Npl Investing davanti al Tribunale di Brindisi per il recupero di un credito acquisito attraverso successive cessioni.

Il giudice italiano aveva sollevato dubbi sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale allora applicabile, nella parte in cui non prevedeva per i contratti di cessione in blocco di crediti deteriorati né la forma scritta, né l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, né l’obbligo per i cessionari di essere iscritti in albi soggetti a vigilanza prudenziale.

Secondo il Tribunale di Brindisi era discutibile, nel caso in questione, anche il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, poiché i soggetti non iscritti in albi vigilati non erano tenuti alla stessa organizzazione interna richiesta agli intermediari finanziari. Da qui il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, che ha sostanzialmente accolto i rilievi del giudice di merito.

I giudici di Lussemburgo chiariscono però che la Secondary Market Directive non è applicabile ai trasferimenti di crediti avvenuti prima del 29 dicembre 2023, data indicata dalla disciplina europea come spartiacque temporale. Non è quindi possibile applicare retroattivamente gli obblighi previsti dall’articolo 10 della direttiva, relativi alle comunicazioni al debitore dopo il trasferimento del credito.

La Corte di giustizia ha inoltre escluso l’applicazione della direttiva antiriciclaggio. L’acquisto o la gestione di crediti deteriorati – ha sentenziato – non rientrano tra le attività economiche elencate dalla direttiva ai fini dell’assoggettamento agli obblighi antiriciclaggio. Ne consegue che il diritto UE non imponeva, per il periodo anteriore al recepimento della direttiva 2167 del 2021, né la forma scritta dei contratti di cessione in blocco di NPL né l’assoggettamento dei cessionari a vigilanza prudenziale antiriciclaggio.

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