In pendenza della composizione negoziata, il tribunale può sospendere l’esecuzione dei contratti di factoring in corso, in relazione ai crediti futuri derivanti da prestazioni di beni e servizi rese dopo la nomina dell’esperto.
La misura, comunque, deve essere limitata alle sole fatture future, per le quali può essere ordinato ai debitori ceduti di pagare direttamente in favore dell’impresa creditrice fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive.
Sono queste le conclusioni — riferisce Il Sole 24 Ore — a cui è giunto il Tribunale di Lecce in un’ordinanza del 19 marzo 2026.
Normalmente il factoring rende più stabili i flussi di cassa di un’impresa. Nel caso di specie, invece, l’esperto aveva ritenuto che la sospensione delle cessioni future fosse necessaria per consentire di incassare i crediti derivanti dalle nuove forniture, senza incorrere in situazioni di tensione finanziaria tali da non consentire alla società di onorare i debiti nei confronti dei fornitori e dei dipendenti, con il rischio di compromettere la continuità aziendale.
Si tratta — ha ricordato il giornale — della prima pronuncia del genere. Spesso, infatti, sono gli operatori di factoring che, dopo l’accesso alla composizione negoziata, revocano o congelano i plafond per lo smobilizzo crediti concessi in precedenza, e l’impresa debitrice ne chiede il ripristino.
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