Mutui degli enti locali: rinnovato l’accordo tra Abi, Anci e Upi per lo stop al pagamento della quota capitale

L’intesa serve a sostenere le Amministrazioni in difficoltà per l’aumento dei costi energetici. Le domande di sospensione devono pervenire dagli enti locali alle banche aderenti entro il 10 maggio

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Le banche aderenti all’Abi possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, erogati a favore degli enti locali, in scadenza dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2024 compreso. La novità è un effetto del nuovo accordo quadro sul tema, raggiunto tra l’Associazione bancaria italiana, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’UPI (Unione Province d’Italia) per continuare a sostenere gli enti locali, travolti dalle difficoltà generate dall’aumento dei costi energetici.

La domanda di stop

Sono gli stessi enti locali a poter richiedere la sospensione, presentando apposita domanda sui moduli previsti dai singoli istituti, purché non siano sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa.  La richiesta non può essere presentata dagli enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.  

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 10 maggio 2024. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo, nei limiti delle norme di riferimento.

La sospensione ha una durata di un anno, al termine della quale la banca estenderà il piano di ammortamento originario di 12 mesi. Gli interessi sul capitale sospeso – si stabilisce nell’accordo –  vanno corrisposti alle scadenze originarie.

Quali sono i mutui coinvolti

I finanziamenti coinvolti dalla sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:

– essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;

– essere intestati agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;

– il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;

– non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;

– devono essere in corso di ammortamento;

– non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.