Nella composizione negoziata della crisi, il giudice può disporre, per la durata delle trattative e in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quello delle misure protettive (massimo 240 giorni), l’inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif.
È il principio – scrive Il Sole 24 Ore – affermato dal Tribunale di Crotone con il provvedimento depositato il 4 gennaio scorso e con cui è stata accolta la misura cautelare chiesta da una società che aveva avuto accesso alla composizione negoziata.
Nel motivare la sua decisione, il tribunale ha spiegato che, in assenza di inibitoria, una società che ha avuto accesso alla composizione negoziata si vedrebbe altrimenti esposta al rischio di non poter accedere al credito di cui deve disporre per la realizzazione del piano di risanamento, oltre che al rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente utilizzate. Secondo il Tribunale – spiega ancora il quotidiano – la misura cautelare si è resa necessaria perché il rischio di un effetto negativo delle segnalazioni sui rapporti bancari in essere non può ritenersi scongiurato ex lege, semplicemente da quanto prescritto dall’articolo 16, comma 5 del Codice della crisi.
In base alla norma, la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento delle banche nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di affidamento concesse all’impresa debitrice, né ragione di una diversa classificazione del credito.
Infatti, anche se nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto, oltre che di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori, in base alla disciplina di vigilanza prudenziale, seppur senza che a tal fine rilevi il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata.
Questa disposizione è stata definita dal terzo decreto correttivo proprio allo scopo di evitare automatismi tra l’accesso alla composizione negoziata e la revoca degli affidamenti, ma pur sempre attraverso un bilanciamento fra tale esigenza e il rispetto della vigilanza prudenziale da parte delle banche. Il Tribunale di Crotone ha evidentemente ritenuto che, nonostante la modifica, la norma non consenta tuttora un’adeguata tutela all’impresa debitrice che ha avviato un serio percorso di risanamento.