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Abbagli e spiragli tra le pieghe della giurisprudenza più recente della Suprema Corte

Alla fine dello scorso anno, nel breve volgere di un paio di mesi, la Corte di Cassazione ha tracciato nuovi solchi nel quanto mai vivo dibattito in tema di cessioni in blocco.

Con due ordinanze adottate in rapida successione, i giudici della Suprema Corte sono intervenuti con chiavi di lettura nuove e stimolanti (e, per certi versi, ardite) sul terreno sdrucciolevole dell’oggetto di questo tipo di contratto, occupandosi, nell’ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, dei suoi aspetti più squisitamente probatori e, con l’ordinanza n. 30758 del 22 novembre 2025, della tipologia dei rapporti che vi entrano a far parte.

La prima decisione si inserisce in un contenzioso riguardante la prova della titolarità del credito ceduto nel contesto di una cessione ex art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione. È utile notare preliminarmente come la Corte assimili, con una certa disinvoltura, questo tipo di cessione a quella «in blocco» propriamente detta ai sensi dell’art. 58 TUB, riferendosi in più occasioni, nelle sue argomentazioni, ai «criteri» (che notoriamente non ricorrono nel primo tipo di operazione, bensì nell’ultima), in pratica parificando la natura sostanziale dei due schemi giuridici e rendendo per questa strada le proprie conclusioni valide per entrambi.

Tema centrale del confronto era l’annosa questione se l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale sia idoneo a costituire prova della cessione del credito azionato in giudizio dal sedicente cessionario. Come noto, le obiezioni alla tesi positiva si innestano sulle caratteristiche tipiche dell’avviso stesso che, quale forma sintetica di notificazione della cessione, prescinde dall’identificazione analitica, credito per credito, del perimetro ceduto e revocano in dubbio l’inclusione di un determinato credito in tale perimetro, se non addirittura l’esistenza stessa della cessione.

Nel dare risposta al quesito, la Corte opera una fondamentale distinzione di prospettive, a seconda che la prova dell’esistenza della cessione o dell’inclusione in essa di un dato credito sia richiesta nel contesto di una controversia tra le parti del contratto stesso, da un lato, ovvero nell’ambito di un procedimento tra una di esse (il cessionario) e un soggetto che tale non è (il debitore terzo), dall’altro lato.

Mentre nel primo caso, notano i giudici, i limiti probatori sono stabiliti agli artt. 2721 e 2729 c.c., con sostanziale buona pace della prova per presunzioni, nel secondo, ed è questo il punto, fermo l’onere probatorio in capo al cessionario, la prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, potendosi trarre argomenti dallo stesso comportamento delle parti. Su queste basi e con un abile colpo da maestro, la Corte derubrica l’esistenza del contratto (e, verrebbe da pensare, il suo stesso oggetto) a mero fatto storico influente, al pari di altri, sull’esito del processo. Svincolato così dalla necessità che la prova passi per la produzione del contratto di cessione in giudizio, il giudice può valorizzare ogni elemento che dovesse ritenere rilevante ai fini della propria valutazione, secondo il suo equo apprezzamento.

Nulla vieta, argomenta la Corte, che alla valutazione dell’inclusione di un dato credito possano concorrere elementi desumibili dall’avviso di cessione, come ad esempio i cc.dd. criteri di blocco, ove idonei a circoscrivere il numero di crediti ceduti o a indicarne le categorie di appartenenza, oppure l’elenco rintracciabile a mezzo di link ipertestuali indicati in avviso. Così, del pari, dall’intervenuta pubblicazione di tale avviso potrà trarsi convincimento dell’esistenza della cessione, apparendo quanto meno improbabile che un soggetto assuma i costi di tale adempimento pubblicitario se non in funzione dell’ottenimento di una utilità pratica. In questa stessa prospettiva, aggiungono i giudici, possono essere valorizzati anche altri elementi come la condotta del cedente, il suo eventuale disinteresse per la lite dopo il subentro del cessionario, la disponibilità del titolo esecutivo e della documentazione originaria del credito nelle mani di quest’ultimo, nonché l’eventuale assenza di contestazioni di controparte.

Il punto nodale, dunque, non è tanto che l’avviso è di per sé prova della cessione o del suo contenuto, ma che esso può concorrere con gli altri elementi a definire un quadro probatorio sufficiente a sostenere il convincimento del giudicante.

In chiusura, ragionando della contestazione mossa dal debitore ceduto secondo cui il contenuto dell’avviso di cessione risulterebbe generico, i giudici della Suprema Corte obiettano che, nell’indicare le informazioni orientative di cui al sesto comma dell’art. 7.1 della legge sulla cartolarizzazione (vale a dire, tipologia dei crediti ceduti, la loro natura di crediti in sofferenza e il periodo di loro insorgenza), l’avviso di cessione non difetta di alcuna specificità. Orbene, data la naturale contiguità tra la prova dell’oggetto del contratto e la sua determinazione, la posizione espressa dalla Corte potrebbe essere presa a sostegno di quella intuizione secondo cui, per rafforzare la tenuta giuridica dei contratti di cessione di crediti in blocco o ex art. 7.1, i crediti possono essere utilmente identificati sulla base di tali stessi parametri: identità delle parti, tipologia di operazione finanziaria realizzata e data di sottoscrizione del relativo contratto, così mitigando le incertezze derivanti da una identificazione fondata sulla mera indicazione degli NDG dei debitori, del GBV della posizione e dei codici interni delle linee di credito ivi ricomprese.

Con la seconda ordinanza, la Corte di Cassazione propone una ricostruzione non convenzionale della cessione in blocco ex art. 58 TUB, recidendo in un sol colpo i legami con l’impostazione tradizionalmente seguita in materia.

Nella fattispecie concreta in esame, le vicende di una cessione in blocco di crediti derivanti da contratti di conto corrente si intrecciavano con una domanda riconvenzionale promossa dal fallimento del debitore ceduto per la restituzione di somme indebitamente incassate dal cedente. Seguendo l’approccio classico, la corte d’appello aveva qualificato l’operazione come cessione di crediti in quanto tali, traendo la consequenziale conclusione che, per effetto del mancato trasferimento di posizioni giuridiche passive al cessionario, l’unico legittimato passivo dell’azione di restituzione restasse il cedente.

La Corte di Cassazione giunge, invece, al risultato opposto, ribaltando completamente la premessa di partenza: ad essere ceduti non sarebbero stati solo i crediti, bensì l’intero fascio di rapporti giuridici (ivi inclusi quelli passivi) derivanti dai contratti di conto corrente. Con l’effetto che, essendo la domanda riconvenzionale stata promossa dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell’art. 58 TUB, il legittimato passivo sarebbe divenuto il cessionario.

In questo non ci sarebbe nulla di male se fosse il semplice portato dell’analisi del testo dell’avviso di cessione che, in effetti, richiama, oltre alla cessione dei crediti, anche il trasferimento di non meglio definite posizioni contrattuali (forse, più che altro, a causa di un refuso). Probabilmente, per la sua laconicità, l’ordinanza si presta però a una lettura diversa (e più sorprendente), quella secondo cui sarebbe il fatto stesso che le parti avessero deciso di utilizzare lo strumento della cessione in blocco ex art. 58 TUB a comportare, quasi automaticamente, il trasferimento dell’intero rapporto contrattuale. Come a dire che una cessione di crediti in blocco non è nemmeno ipotizzabile.

Se così fosse, la decisione presta il fianco a una serie di censure difficili da ignorare.

La prima e fondamentale è che il canone ermeneutico privilegiato dal nostro ordinamento in tema di interpretazione del contratto resta quello della comune volontà delle parti. Ammesso e non concesso che le parti avessero deciso di effettuare una cessione di crediti utilizzando un regime giuridico a questi inapplicabile (in quanto, per ipotesi, esclusivo al trasferimento di altro tipo di attivi), la conclusione sarebbe dovuta essere un’altra, vale a dire l’inapplicabilità di quel regime, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate in tema, ad esempio, di opponibilità (ma certamente senza alcuno spostamento in avanti della legittimazione passiva rispetto all’azione di restituzione). L’interpretazione proposta dalla Corte rischia invece di operare un’inversione logica che vorrebbe che la comune volontà delle parti in merito all’oggetto del loro contratto derivi e sia dettata dal regime giuridico prescelto (come se l’indicazione degli artt. 1260 e ss. c.c. in un atto di compravendita di un’autovettura la trasformasse in un credito).

Ma anche la premessa per cui non si possa procedere a una cessione di crediti in blocco appare eccentrica. Oltre a confliggere con precedenti pronunce della stessa Corte, come già evidenziato da ottima dottrina (Alfonso Parziale), non sembra essere supportata da alcun dato ed è anzi da respingere se sol si pensa che i crediti rientrano agevolmente tra i rapporti giuridici (che sono richiamati nel primo comma dell’art. 58 TUB e rispetto ai quali il secondo comma prevede le modalità stesse di perfezionamento della cessione nei confronti dei debitori ceduti) e che, negli ultimi interventi in materia, il legislatore stesso ha fornito chiare indicazioni al riguardo, mettendo espressamente in relazione le cessioni in blocco ex art. 58 con «i trasferimenti di attività o passività» ai sensi del medesimo articolo (cfr. art. 58, comma 7-bis, e art. 58-bis TUB).

È interessante notare come i giudici abbiano tenuto a precisare che al caso di specie non risultava estensibile la giurisprudenza di questa stessa Corte che esclude, nelle ipotesi di cessione ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, il trasferimento in capo al veicolo della titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande e i controcrediti vantati dal debitore. Conclusione vincolata, a parere della Corte, a causa del mancato richiamo, nel rimando da quella legge effettuato all’art. 58 TUB, al quinto comma di tale articolo (che disciplina, per l’appunto, il subentro del cessionario nelle passività del cedente verso il creditore ceduto).

Se, però, l’intenzione era quella di isolare le cartolarizzazioni dalle conseguenze potenzialmente deflagranti di questo nuovo orientamento, il tentativo potrebbe, quanto meno parzialmente, risultare vano. Agli operatori del settore non può infatti sfuggire l’impatto che tale orientamento potrebbe avere sulle strutture cc.dd. fronting impiegate nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione di inadempienze probabili (comunemente note come UTP).

Come noto, in questi casi e, a differenza delle sofferenze, il contratto di finanziamento sottostante ai crediti cartolarizzati può risultare non ancora risolto e, pertanto, ai fini della più ampia gestione dei crediti (modifiche contrattuali, erogazioni residue, adempimenti informativi), occorre che la società veicolo sia in grado di esercitare forme di controllo su alcuni aspetti del rapporto contrattuale in essere con i debitori ceduti. Non potendo la società di cartolarizzazione subentrare in tali rapporti per via di limitazioni poste dal proprio oggetto sociale (limitato all’acquisto di crediti) e dallo speciale regime ad essa applicabile, ed essendo le banche cedenti riluttanti a svolgere queste attività per conto del cessionario, le strutture di cartolarizzazione di questo tipo di asset class prevedono tipicamente il coinvolgimento di una banca o un intermediario finanziario terzo (che, di solito, è lo stesso servicer della cartolarizzazione) quale fronting entity che subentra, in nome proprio ma nell’interesse dell’operazione, nei rapporti giuridici derivanti dai contratti di finanziamento, con esclusione però delle cc.dd. passività escluse, vale a dire i rapporti giuridici passivi connessi con responsabilità restitutorie, revocatorie, risarcitorie o di analoga natura risultanti dalla precedente gestione da parte del cedente. Questo subentro è di norma effettuato mediante una cessione di rapporti giuridici in blocco i cui criteri espungono specificamente dal perimetro di cessione le predette passività escluse.

Orbene, il nuovo orientamento della Corte potrebbe interferire con la segmentazione che le parti, spesso dopo lunghe e tortuose negoziazioni, hanno sapientemente realizzato in quella sede (e che rappresenta un equo contemperamento degli alterni interessi economici coinvolti), di fatto cancellandola e facendo di tutta l’erba un fascio. Al solito, la domanda è sempre la stessa: cui prodest? Non vi è motivo di ritenere che questo assolutismo assoluto della Corte tuteli il creditore ceduto dato che, non essendo egli parte della cessione, non acconsente al cambio dell’identità del proprio debitore. Considerato che l’art. 58, comma 5, TUB è senz’altro norma derogatoria di un principio generale, dovrebbe ritenersi che, dalla prospettiva del soggetto ceduto, sia la regola sottostante il principio generale ad essergli più tutelante.

In conclusione, la pronuncia della Corte non solo non ha colto nel segno, ma rischia di creare una serie di incertezze di cui francamente non se ne avvertiva il bisogno, sovvertendo percorsi ermeneutici consolidati che già tenevano in debito conto gli interessi dei soggetti coinvolti. In sostanza, va contro il basilare principio secondo cui il diritto è (o dovrebbe essere) un esercizio di bilanciamento teso a massimizzare la sfera di intervento dell’individuo nella realtà circostante, minimizzando, al contempo, la compressione dell’analoga sfera altrui.

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