Direttiva 2021/2167: l’Unirec interviene in Senato sul recepimento italiano delle norme

L’associazione di categoria esprime le proprie osservazioni in vista dell’introduzione delle norme europee della SMD nel nostro ordinamento

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L’Italia sta per recepire con un proprio decreto legislativo – in ritardo rispetto al termine previsto di fine dicembre 2023 – la Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati, la cosiddetta SMD, Secondary Market Directive. A tal proposito l’Unirec, associazione di categoria delle imprese a tutela del credito, è intervenuta in Senato in un’audizione in cui ha esposto il proprio punto di vista sul recepimento. Mentre è in corso una consultazione pubblica sull’ultima proposta di recepimento della SMD elaborata dal Dipartimento del Tesoro, ecco le osservazioni riportate a Palazzo Madama dall’associazione che riunisce quasi 200 imprese dei servizi a tutela del credito.

L’Unirec plaude alla decisione di estendere l’ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento anche ai crediti concessi da soggetti abilitati alla concessione di finanziamento diversi dagli istituti bancari, mentre esprime la propria perplessità sulla norma che attribuisce all’autorità di vigilanza la facoltà di irrogare sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni di recepimento della Direttiva. Secondo l’associazione quest’ultima definisce sanzioni amministrative sproporzionate rispetto alla dimensione delle imprese sul mercato.

Serve ridurre il gap informativo con il resto d’Europa

Inoltre “la creazione di un mercato unico dei crediti deteriorati rappresenta l’occasione per colmare la distanza tra il mercato italiano e i principali mercati europei con riguardo alle informazioni cui hanno accesso le aziende di tutela del credito” evidenzia l’Unirec.

Mentre “in Germania, così come in Francia, Spagna e Regno Unito, le aziende di tutela del credito hanno accesso diretto ai dati anagrafici e all’indirizzo del debitore per il tramite dei registri elettorali” in Italia “l’impossibilità di accedere alle banche dati utili al rintraccio del debitore determina un inefficiente dispendio di risorse destinate allo svolgimento di attività accertative, anche per il tramite di terze parti, a svantaggio delle performance complessive di recupero delle imprese”. Perciò l’associazione invita il legislatore a riconoscere ai gestori di crediti la facoltà di accedere alle banche dati pubbliche (comprese l’ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente).

Altre considerazioni

In linea generale, l’Unirec si augura che le norme di recepimento si limitino all’adattamento del quadro normativo nazionale nei settori oggetto di disciplina della Direttiva NPL, senza estensione ad ambiti ulteriori, consentendo ai soggetti sino ad oggi autorizzati di svolgere le proprie attività sino al 29 giugno 2024.

Inoltre, per l’associazione “l’ambito di attività degli intermediari 106 TUB dovrebbe essere esteso, prevedendo la possibilità di svolgere anche in via principale l’attività di gestione e recupero di crediti per conto di terzi; in tal modo l’attuale licenza ex art. 106 TUB potrebbe essere riconosciuta quale titolo da poter far valere in tutti gli Stati membri”.

Riguardo il sub-affidamento dei servizi di gestione disciplinati dalla Direttiva, dovrebbe essere consentito soltanto in favore di enti titolari di licenza per recupero crediti ex art. 115 TULPS e/o a soggetti a loro volta già autorizzati ai sensi della Direttiva NPL.

“La normativa di recepimento – secondo l’Unirec – dovrebbe chiarire che l’affidamento in gestione di crediti nell’ambito di qualsiasi operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99 non ricade nell’ambito di applicazione della Direttiva NPL e il legislatore dovrebbe consentire ai gestori di crediti di ricevere e trattenere somme dai debitori”.

Il divieto per le persone fisiche di gestire NPL

L’Unione aderente a Confindustria sottolinea inoltre che “l’obbligo di conservazione di documenti posto in capo ai gestori di crediti dovrebbe essere limitato a 5 anni e la legislazione di recepimento non dovrebbe estendere l’obbligo di affidamento in gestione dei crediti non-performing a casi diversi da quelli dell’articolo 17 della Direttiva NPL. Inoltre si richiede che le norme di recepimento vietino la possibilità per le persone fisiche di svolgere servizi di gestione di crediti non-performing. Mentre l’acquisto di crediti non-performing da parte di società di recupero crediti ex art. 115 TULPS debba poter essere eseguito senza limitazioni (superando quindi i limiti correntemente dettati dal DM 53/2015)”.

Si chiede inoltre di “valutare la possibilità che siano escluse dalla applicazione della nuova normativa le operazioni già perfezionate e in capo a servicer attualmente autorizzati in virtù della licenza 115 TULPS o in subordine prevedere che dette operazioni perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo possano prevedere che il servicer gestisca le posizioni per ulteriori 24 mesi in forza della licenza ex art. 115 TULPS”.

Infine sui limiti alle sanzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lett. g) ed h) del disegno di legge di delegazione europea, che punta ad armonizzare il quadro delle sanzioni con quanto già previsto in materia di sanzioni amministrative in ambito bancario, l’Unirec chiede di rivedere con maggiore proporzionalità il quadro sanzionatorio riducendo i massimi edittali.